IL DANNO E LA BEFFA per gli agenti immobiliari

Quotidianamente devi fare i conti con l’arbitrio del tuo cliente se non addirittura con il suo capriccio.

Infatti, chi ti conferisce l’incarico non è mai obbligato a concludere il contratto.

Ciò vale non solo quando la proposta non è conforme all’incarico ma perfino quando lo è.

Inoltre vale qualsiasi sia il motivo:
👉 soggettivo (es.: il tuo cliente ha semplicemente cambiato idea)
👉 oggettivo (es.: esiste una causa di invalidità del contratto).

Insomma, il tuo cliente può fare le bizze senza nemmeno essere tenuto a giustificare il suo comportamento.

⛔ Il risultato è che tu ci rimetti la provvigione.

⛔ Né puoi lamentarti dell’impegno profuso o reclamare i danni che ti ha procurato poiché il suo è un comportamento legittimo e non un inadempimento.

✔ La legge dice che, al più, puoi chiedere il rimborso delle spese.

Ciò vale, però, salvo patti o usi contrari.

⛔ Infatti - ed ecco la beffa -, poiché generalmente per accordo o consuetudine esse sono ricomprese nella provvigione, non hai diritto nemmeno a quelle.

Quale il rimedio?

👌 Una clausola penale contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico.

Da scrivere molto bene, però, altrimenti potrebbe essere dichiarata inefficace perché vessatoria.

di Angela Poggi  Avvocato presso Studio Legale avv. Angela Poggi - angela.poggi@avvpoggi.it

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